Descrizione
Alle pertinenze destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale è applicabile la stessa aliquota/esenzione prevista per l’abitazione.
In base all’art. 5, comma 2, lettera l) della L.P. 30.12.2014 nr. 14 che disciplina l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) per pertinenze si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie C2 (cantine, soffitte, depositi), C6 (garage) e C7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di due unità (anche della stessa categoria).
Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al Comune quali fabbricati considera pertinenziali.