Descrizione
In base all’art. 6 della L.P. 30,12,2014 nr. 14, si considerano assimilati ad area edificabile i fabbricati oggetto di demolizione o interventi di recupero ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della Legge urbanistica provinciale nr. 1/2008 (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o demolizione e ricostruzione).
La base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di fine lavori oppure, se antecedente, alla data di accatastamento o di utilizzo in via di fatto dell'immobile.
Il calcolo dell'imposta deve essere effettuato sulla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati (es.: appartamento di 100 mq. in ristrutturazione = area edificabile di 100 mq.).
I valori al mq. di riferimento sono quelli approvati con deliberazione della Giunta comunale.