Descrizione
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della L.P. 14/2014, i coniugi che stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, l’applicazione dell'agevolazione per abitazione principale è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell’imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse.
Nell'ambito di tale comunicazione il soggetto passivo può indicare al comune elementi, fatti o dati rilevanti, volti a dimostrare la propria dimora abituale nel fabbricato di residenza anagrafica.