Descrizione
In base all’art. 5, comma 1, del Regolamento IMIS vigente, sono assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’assimilazione si applica all’unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso, ed alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L’assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l’unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
Tale assimilazione è riconosciuta mediante la presentazione della presente comunicazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. In sede di accertamento, l’Ufficio Tributi si riserva di verificare la veridicità della comunicazione stessa.