Descrizione
Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Compartecipazione alla spesa.
Il presente Regolamento per la concessione di interventi economici da parte del Comune di Predazzo, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune, tenuto conto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del codice civile, prevede che per la determinazione
dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dal successivo art. 9.
Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni a titolo di rivalsa; ipoteche.
1. Il regolamento si basa sui seguenti presupposti:
a) l'intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull'ospite che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile;
b) in caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa i donatari e i famigliari tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal presente regolamento;
c) ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica residuale, su richiesta dell’interessato (o suo tutore/curatore/rappresentante), e nei limiti del corrispondente stanziamento di bilancio.
2. Su richiesta motivata dell’interessato (o suo tutore/curatore/rappresentante), il Comune può farsi carico, nei limiti del corrispondente stanziamento di bilancio e a titolo di anticipazione, degli oneri dovuti dall’ospite e dai suoi familiari, con diritto e obbligo di rivalsa e con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell’ospite.
3. Nel caso di intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale, sono costituite ipoteche o analoghe garanzie su beni immobili di proprietà dell'assistito, con oneri a suo carico.
Per determinare l'importo dell'ipoteca si può assumere il valore futuro calcolato sulle rate annue a carico del bilancio comunale con riferimento all'indicatore statistico di speranza di vita e con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale e con un incremento del sessanta per cento.
Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso. L'importo che sarà recuperato corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel
tempo intercorso e potrà essere maggiore o minore rispetto agli importi delle ipoteche.
4. A sostegno dei diritti del Comune, l'ospite, o chiunque ne abbia titolo, ha l'obbligo di compiere ogni azione idonea ivi compresa, ove ricorra il caso, l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile.
5. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se nominato, l’amministratore di sostegno, curatore o tutore.
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